La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Ecco perché CHATCONTROL è incompatibile con l’art. 15 della Costituzione Italiana

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Segnaliamo questo commento dell’art. 15 della Costituzione da parte della prof.ssa Licia Califano, docente ordinaria di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

In particolare, vogliamo estrapolare questi passaggi, estremamente interessanti alla luce del Regolamento #chatcontrol:

Una inviolabilità della libertà e segretezza che stabilisce un collegamento immediatamente percepibile con l’art. 2 Cost. e qualifica il diritto in parola quale espressione del nucleo essenziale dei valori della personalità, il cui contenuto “non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante” e “sempreché l’intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell’interesse” e nei limiti stabiliti dallo stesso art. 15 Cost. [Corte cost. sent. n. 366/1991]

Senza la previsione dell’inviolabilità della comunicazione privata verrebbe pregiudicato lo spazio vitale che circonda la persona e, con esso, la stessa possibilità di esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana.

“…la disposizione costituzionale riserva all’autorità giudiziaria (da intendersi come pubblico ministero, giudice per indagini preliminari, giudice del dibattimento) la concreta limitazione della libertà e della segretezza, escludendo l’intervento di organi e poteri diversi, così come la richiesta che il provvedimento sia motivato per assicurare il controllo giurisdizionale nei gradi successivi di giudizio.” e “Diversamente dagli articoli 13 e 14 Cost., l’art. 15 Cost. non prevede espressamente l’intervento preventivo, nel caso di urgenza, dell’autorità di pubblica sicurezza.”

Il commento completo della prof.ssa Califano, è disponibile qui