La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Ecco perché CHATCONTROL è incompatibile con l’art. 15 della Costituzione Italiana
In particolare, vogliamo estrapolare questi passaggi, estremamente interessanti alla luce del Regolamento #chatcontrol:
Una inviolabilità della libertà e segretezza che stabilisce un collegamento immediatamente percepibile con l’art. 2 Cost. e qualifica il diritto in parola quale espressione del nucleo essenziale dei valori della personalità, il cui contenuto “non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante” e “sempreché l’intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell’interesse” e nei limiti stabiliti dallo stesso art. 15 Cost. [Corte cost. sent. n. 366/1991]
Senza la previsione dell’inviolabilità della comunicazione privata verrebbe pregiudicato lo spazio vitale che circonda la persona e, con esso, la stessa possibilità di esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana.
“…la disposizione costituzionale riserva all’autorità giudiziaria (da intendersi come pubblico ministero, giudice per indagini preliminari, giudice del dibattimento) la concreta limitazione della libertà e della segretezza, escludendo l’intervento di organi e poteri diversi, così come la richiesta che il provvedimento sia motivato per assicurare il controllo giurisdizionale nei gradi successivi di giudizio.” e “Diversamente dagli articoli 13 e 14 Cost., l’art. 15 Cost. non prevede espressamente l’intervento preventivo, nel caso di urgenza, dell’autorità di pubblica sicurezza.”